Domanda:
associazione no profit?
fevronija71
2010-07-08 11:59:45 UTC
Siamo un gruppo di tre persone che vorrebbe aprire un'associazione a fini sociali (no profit ? differenze, opzioni?). Io so che bisogna registrare lo statuto all'ufficio dell'entrate che ci attribuira' cosi' una PIva. Fiscalmente poi cosa bisogna fare?
Mi hanno anche detto che un'associazione no profit puo' chiedere al comune locali (se disponibili) ad uso gratuito. E' vero? (a me sembra strano...).
Grazie mille
Daniela
Tre risposte:
Ebenezer Scrooge™
2010-07-09 02:00:00 UTC
si , sono stato assessore presso il mio comune di residenza, a volte i locali vengono concessi dietro un rimborso spese per utilizzo delle utenze (luce e gas).



al momento della costituzione hai due possibilità o richiedi codice fiscale mod aa5, o richiedi partita iva (e questo merita un ragionamento a parte) con modello aa7/2010



attenzione se acquisisci partita iva in quanto le operazioni commerciali non dovranno essere prevelenti a quelle non commerciali a differenza delle associazioni sportive dilettantistiche, ma sono soggetti a limiti di legge (250.000 €) il regime consigliabile è quello della 398/1991 con i seguenti obbblighi:

•per le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali l’iva da versare si determina applicando le seguenti deduzioni forfettarie sull’iva a debito: il 50% per i proventi commerciali a carattere generico (ad esempio le prestazioni pubblicitarie), il 10% per le sponsorizzazioni e il 33,33 % per le cessioni o concessioni dei diritti di ripresa televisiva: non è ammessa la detrazione dell’iva sugli acquisti di cui agli articoli 19 e ss. del D.P.R. 633/1972. L’iva viene versata seguendo i metodi e i termini ordinari per i soggetti trimestrali, mediante modello F24 senza maggiorazioni di sorta.

•per le attività commerciali non connesse l’associazione dovrà invece tenere una contabilità separata, in quanto l’imposta si applicherà con il metodo iva da iva e sarà quindi necessario distinguere le attività con detrazione forfettaria da quelle con detrazione ordinaria.



le imposte di conseguenza sono ridotte, si applica il regime forfetario a seguito dell'opzione per la 398 abbattendo come spese generali il 97 % dell'imponibile, applicando l'aliquota del 27,5% l'imposizione scende al di sotto dell' 1% esattamente lo 0,825% sull'imponibile delle fatture emesse.



terrai buona nota di entrate e uscite in una prima nota che ti servirà poi per redigere il bilancio ovvero lo schema riepilogativo di rappresentazione dei risultati economici a proventi e oneri.

Lo scopo del conto economico è quello di rappresentare il risultato (positivo o negativo) di periodo e di illustrare attraverso il confronto tra i ricavi ed i costi come si sia pervenuti al risultato economico del periodo di gestione. Tale traslazione di concetti non può invece essere operata dalle aziende non profit per le quali risulta più indicata la denominazione di rendiconto gestionale, così come avviene per gli istituti non profit anglosassoni. Infatti tali aziende non hanno generalmente un mercato di riferimento e, se lo hanno, esso è strumentale ad altri fini e, pertanto, il risultato del confronto fra impiego e destinazione dei fattori (costi di gestione), da un lato, ed i ricavi (che spesso non ci sono come tali) ed i proventi (contribuzioni, interessi, ecc.) dall'altro, non assume il significato economico che tipicamente questo risultato di sintesi assume nell'impresa.

La rendicontazione nelle aziende non profit, infatti, ha come scopo quello di informare i terzi sull'attività posta in essere dall'azienda nell'adempimento della missione istituzionale e come oggetto le modalità in cui l'azienda ha acquisito e impiegato le risorse nello svolgimento della propria attività. Il rendiconto gestionale a proventi e oneri dell'azienda non profit informa sul modo in cui le risorse sono state acquisite e impiegate nel periodo nelle 'aree gestionali'.

Le aree gestionali dell'azienda non profit sono individuate in:

- attività tipica o di istituto;

- attività promozionale e di raccolta fondi;

- attività accessoria;

- attività di gestione finanziaria e patrimoniale;

- attività di natura straordinaria;

- attività di supporto generale.

La nota integrativa ha la funzione di illustrare o integrare i dati e le informazioni contenute nello stato patrimoniale e nel rendiconto della gestione e insieme a questi documenti costituisce il 'Bilancio d'esercizio'.

Preliminarmente, la nota integrativa deve contenere:

1) indicazioni dell'organo che ha effettuato la revisione del bilancio (collegio dei revisori o società di revisione contabile);

2) informazioni circa le esenzioni fiscali di cui beneficia l'ente e la deducibilità fiscale sulle donazioni di cui i donanti possono beneficiare;

3) indicazioni del numero delle persone direttamente dipendenti alla fine del periodo e del numero dei dipendenti degli enti controllati (comitati o organizzazioni controllate o affiliate).

Il Prospetto movimentazione fondi assume una importante funzione espositiva e di controllo per aspetti che riguardano:

1) l'esposizione del risultato della gestione articolato nelle varie condizioni di vincolo in cui i fondi dell'azienda non profit possono trovarsi: fondi disponibili, fondi vincolati;

2) la rappresentazione delle dinamiche di variazione del 'patrimonio netto'.

A tal fine il prospetto di movimentazione delle componenti del patrimonio netto è allegato alla nota integrativa allo scopo di fornire determinate informazioni circa le modalità seguite nel perseguimento della missione istituzionale e le modalità con cui l'azienda non profit ha impiegato i propri fondi nel corso dell'esercizio.

La principale funzione espositiva del prospetto di movimentazione del patrimonio netto è quella di dare conto all'interno del bilancio di esercizio di una serie di eventi connessi alla formazione e alla destinazione delle diverse componenti patrimoniali che, in talune aziende non profit costituiscono i fenomeni più rilevanti nella dinamica delle azioni poste in essere dall'azienda stessa.



Occorre innanzitutto premettere poi che nella relazione sulla gestione (detta anche relazione di missione o relazione morale) non si pone l'accento solo sulla consistenza patrimoniale da cui gli enti morali traggono i proventi per il conseguimento dei fini istituzionali, come spesso è accaduto nella erronea convinzione che l'aspetto economico della gestione in questi enti fosse poco rilevante, ma anche sulla dinamica oneri proventi e, comunque, sulle entrate e sulle spese, essendo l'equilibrio economico-finanziario condizione per la sopravvivenza stessa dell'organizzazione nel tempo.

La relazione sulla gestione deve fornire tutte le informazioni sulle modalità concrete di svolgimento dell'attività, quali sono state le fonti di finanziamento e i relativi impieghi, i cambiamenti strutturali dell'ente, le operazioni gestionali straordinarie, i programmi e le prospettive dell'esercizio successivo e ogni altra informazione che consente ai destinatari del bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione.

La relazione sulla gestione è anche la sede dove far confluire una serie di dati extra contabili, integrativi rispetto alla funzione tipica del bilancio d'esercizio, inteso come documento che rappresenta la sintesi monetaria di due grandezze: il valore del patrimonio dell'ente e il risultato (positivo o negativo) prodotto dalla gestione. Tuttavia, data la peculiarità della gestione di un'azienda non profit, perdono gran parte del loro significato sia il risultato economico dell'esercizio, inteso come indice sintetico dell'efficienza dell'azienda (in quanto l'ente non pone nel profitto le proprie finalità), sia, più in generale, gli aspetti monetari in cui si traducono i i valori di bilancio,in quanto vi sono aspetti fondamentali della gestione (primo fra tutti l'utilità sociale) che possono non trovare una manifestazione monetaria.



A questi documenti, ove prevista, va aggiunta la relazione dell'organo incaricato del controllo.



gli adempimenti non sono molti ma debbono essere seguiti alla lettera ti consiglio di affidarti ad un valido commercialista nella tua zona
Team Movida
2010-07-09 08:08:14 UTC
Buongiorno, ci siamo trovati in numerose occasioni nelle condizioni di suggerire quali siano le forme più corrette e funzionali, anche in termini di praticità, semplicità gestionali e possibile accesso a finanziamenti e risorse.



E' importante chiarire compiutamente l'oggetto sociale (gli scopi) dell'ente, precisando subito che l'oggetto principale per un ente no profit deve comunque e sempre essere non commerciale e che quindi la eventuale attività commerciale deve essere secondaria e sussidiaria. Un ente no profit deve avere infatti uno scopo "ideale" e, per questo, la tassazione sulle attività istituzionali è nulla.



Occorre predisporre un atto costitutivo e uno statuto (a norma con il D. Lgs. 460/97 e successive integrazioni ...). Occorre una sede e una denominazione. Occorrono i dati personali di almeno 2-3 soci fondatori (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e Codice Fiscale), una prima attribuzione di cariche (Presidente, Vice e segretario, eventuali consiglieri) e una elencazione di scopi.

Si può optare per un atto privato da registrare all'Agenzia delle Entrate (con una riduzione dei costi) senza necessità di ricorrere obbligatoriamente al notaio.

In questo modo si ottiene un CODICE FISCALE e non una PARTITA IVA. Per la partita iva bisogna fare un'altra richiesta (ma ve la consiglio solo se pensate di svolgere attività commerciale) e il regime consigliato è il 398/1991. Potete trovare tantissime informazioni a riguardo sul web.



A seguito occorrerà comunque "accreditare" l'associazione (secondo il recente art. 30 del DL 185/2008, in cui in sostanza si stabilisce che i benefici fiscali connessi alla detassazione delle prestazioni effettuate a favore degli associati saranno connessi alla trasmissione in via telematica

di apposito modello) all'Agenzia delle Entrate, attraverso una specifica procedura.



Entro 60 giorni, bisogna compilare il modello EAS da consegnare all'Agenzia delle Entrate.



Riguardo i locali, vi hanno detto una cosa corretta. E' opportuno dare comunicazione al Comune, all'assessorato alla cultura o allo sport in base alla tipologia di associazione che volete costituire e chiedere se ci sono dei locali disponibili. Le persone a cui abbiamo consigliato di farlo, non pagano nemmeno le utenze (oltre all'affitto).



Per qualsiasi informazione, mi contatti senza problemi.



Gabriele Aprile

Esperto di no profit

gabriele@movidastudio.it
marcoverbanese
2010-07-08 21:53:07 UTC
http://www.associazionifvg.it/documenti/come.html

http://www.aerrepici.org/associazione.htm

http://www.noprofit.org/cat/nonric.htm



Dal Codice Civile :



CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati



Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute



L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.



Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).



Art. 37 Fondo comune



I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.



Art. 38 Obbligazioni



Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).



Art. 39 Comitati



I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi speciali.



Art. 40 Responsabilità degli organizzatori



Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.



Art. 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio



Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.



Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).



Art. 42 Diversa destinazione dei fondi



Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.


Questo contenuto è stato originariamente pubblicato su Y! Answers, un sito di domande e risposte chiuso nel 2021.
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